Art. 10.
(Alimentazione).

      1. I detenuti e gli internati hanno diritto ad una alimentazione sana e sufficiente, adeguata alla età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima e alle diverse abitudini e culture alimentari. A questo scopo sono destinate risorse atte a garantire adeguate quantità e qualità della alimentazione, assumendo come parametro la spesa per le strutture comunitarie pubbliche.
      2. I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
      3. Le quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale della salute, che deve tenere conto delle variazioni climatiche stagionali e delle diversità territoriali. Ai fini della emanazione del decreto, i singoli provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria propongono le variazioni opportune con riferimento ai territori di competenza.
      4. Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito dalla amministrazione penitenziaria direttamente o avvalendosi di cooperative sociali.
      5. Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari e di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dalla amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dalla autorità comunale competente, dando priorità alle cooperative sociali. I prezzi non devono essere superiori a quelli praticati negli esercizi esterni del luogo in cui è ubicato l'istituto, compresi quelli della grande distribuzione. La direzione dell'istituto assume mensilmente informazioni in proposito presso l'autorità comunale competente, procedendo

 

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a verifiche negli esercizi commerciali e sentendo anche la rappresentanza dei detenuti e degli internati di cui al comma 7. La direzione verifica altresì la corrispondenza dei prezzi interni e ne dispone l'adeguamento quando tale corrispondenza manchi.
      6. Per i generi di cui al comma 5, per i quali sia possibile, deve essere favorito l'acquisto a mezzo di distributori automatici con schede prepagate, che vengono ricaricate mensilmente, con un sistema limitativo della spesa giornaliera e mensile, secondo le indicazioni del dipartimento della amministrazione penitenziaria.
      7. Una rappresentanza dei detenuti e degli internati, designata di regola per sorteggio e mensilmente, controlla l'applicazione delle tabelle, la preparazione del vitto e la sua qualità nonché i prezzi dei generi venduti nell'istituto. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in diverse cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
      8. Negli istituti, ogni cucina deve servire un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o degli internati è maggiore, sono attrezzate diverse cucine.
      9. Il servizio di cucina è svolto dai detenuti e dagli internati. A tale fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.
      10. Il vitto è somministrato caldo, di regola in locali allo scopo destinati, utilizzabili per un numero non elevato di detenuti e di internati. Il regolamento interno stabilisce le modalità con le quali, a turno, i detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati a tale fine.
      11. È consentito ai detenuti e agli internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti e per preparare bevande e cibi di facile e rapido approntamento.
      12. Sono consentiti l'acquisto e il consumo giornaliero di vino e di birra nella misura indicata dal regolamento. La distribuzione e il consumo avvengono di regola nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l'accumulo di
 

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bevande alcooliche. L'acquisto e l'uso di bevande alcooliche possono essere vietati dal regolamento interno o, se questo manchi, dalla direzione, su parere del gruppo di osservazione e trattamento, quando li si considera dannosi per il regolare svolgimento delle attività trattamentali svolte.